Art. 8.

      1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano la disciplina sui contratti prevista dal codice civile, la disciplina vigente in materia di diritti di proprietà industriale e intellettuale, la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nonché la disciplina comunitaria in materia.
      2. La legge 6 maggio 2004, n. 129, è abrogata.